Contratto di lavoro a chiamata

Questo tipo di contratto, detto anche “intermittente”, consiste nel mettersi a disposizione del datore di lavoro in maniera intermittente, a seconda delle necessità.
del 14/09/09 -

Le prestazioni di lavoro si svolgono in modo discontinuo e tali prestazioni sono comunque definite dal contratto nazionale o territoriale. Per le prestazioni svolte in determinati periodi dell’anno si fa riferimento al Dlgs 276/2003. In ogni caso il contratto di lavoro intermittente o a chiamata è una novità nel panorama giuridico italiano e si svolge con o senza l’obbligo di versare un’indennità ed è soprattutto finalizzato al lavoro a fattura che è stato usato per le attività di lavoro a carattere intermittente.


Come funziona e in cosa consiste?


Innanzitutto occorre dire che può essere stipulato da qualsiasi lavoratore e ha valore anche per i contratti stipulati per il week end, vacanze pasquali e natalizia. Può essere stipulato anche in via sperimentale per i lavoratori disoccupati con meno di 25 anni, lavoratori con più di 45 anni che siano stati esclusi dal mondo del lavoro e/ siano iscritti nelle liste di mobilitò o collocamento.


Qualunque impresa può somministrare questo tipo di contratto, tranne la pubblica amministrazione e le imprese che non hanno fatto la valutazione dei rischi prevista dal Dlgs 626/1994. Esso può essere a tempo determinato e indeterminato, in forma scritta e attenersi ai contratti nazionali, contenendo la durata, preavviso, trattamento economico e normativo per la prestazione lavorativa, tempi e modalità di pagamento e tutte le altre indicazioni che di solito vengono elencate in questo tipo di contratti. Non si può ricorrere al lavoro intermittente in caso di sostituzione di lavoratori in sciopero, se nei precedenti sei mesi si è fatto ricorso ad una procedura di licenziamento collettivo con cassa integrazione.


Riguardo la retribuzione, deve essere la stessa spettante al lavoratore di pari livello o mansione in relazione ovviamente all’attività svolta e per i periodi di inattività al lavoratore spetta un’indennità mensile che però non copre i periodi in cui è impossibile rispondere alla chiamata, come quando il lavoratore è in malattia o per altra causa. Nel caso poi di ingiustificato rifiuto alla chiamata si può procedere alla soluzione del rapporto e al risarcimento del danno. In ogni caso l’indennità è corrisposta solo in caso di effettiva chiamata.



Licenza di distribuzione:
INFORMAZIONI SULLA PUBBLICAZIONE
Bianco Lavoro
Responsabile account:
Marco Fattizzo (Responsabile pubblicazioni)
Contatti e maggiori informazioni
Vedi altre pubblicazioni di questo utente
© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche tipo? Contatta il responsabile o Leggi come procedere
Stampa ID: 68504