Il recupero crediti può chiamare su un numero che non ho mai dato?
I call center possono reperire e chiamare numeri privati? Cosa fare se il recupero crediti entra in possesso del tuo numero?
del 15/06/20 - di Leonardo Breccolenti
La prima cosa che bisogna verificare è se il numero di telefono, per quanto magari dato ad amici o parenti, è coperto da privacy. Detto in termini giuridici, possiamo ritenere che il numero di telefonia fissa o mobile sia un “dato personale” ai sensi della legge che tutela la riservatezza?
La giurisprudenza ha dato risposta positiva: il numero di telefono (sia esso relativo all’utenza fissa o mobile), consentendo di risalire all’intestatario, può senz’altro ritenersi un dato personale. In quanto tale, quindi, è coperto da privacy e – cosa ancora più importante – non può essere comunicato senza il consenso del titolare.
Se allora è vero che il numero di telefono è coperto da privacy, nel momento in cui lo cambi, come fanno le società di recupero crediti a venire in possesso del numero nuovo?
Esistono in realtà tanti modi, pochi dei quali possono considerarsi leciti.
Se la società possiede in archivio un numero più attivo, subito si attivano dei sistemi di ricerca “manuali” ma, a volte, estremamente efficaci.
Crm è l’acronimo di Customer relationship management ossia «gestione delle relazioni con i clienti». Si tratta di un database dove vengono raccolte tutte le informazioni dei clienti: dati anagrafici, operazioni effettuate, morosità, bollette, rate insolute di prestiti, ecc.
A gestirle è la società committente (ad esempio, la banca, la società elettrica, del gas, ecc.).
In questo modo, si accede a sistemi dove vengono mappati tutti i contatti avuti telefonicamente con il cliente. Quindi, in base al suo codice fiscale o alla partita Iva, il call center è in grado di risalire a tutto, anche a società terze che possono essere collegate al debitore stesso (referenti, figli, ecc.).
Tramite le ricerche si può risalire ad eventuali figli o altri referenti che hanno magari chiesto subentri, volture o operazioni del genere.
Una società non può telefonare a una persona ad un numero diverso da quello fornito dal cliente, magari reperito in modi “obliqui”. E ciò per la fin troppo scontata considerazione che, per tale numerazione, non è mai stato fornito alcun consenso al trattamento dei dati. Dunque, il numero non può essere memorizzato negli archivi e di lì utilizzato. Questa condotta costituisce una violazione della privacy e, quindi, un reato.
Sintesi estrapolata da un articolo pubblicato sul sito laleggepertutti.it