L’indennità di malattia

E’ un tipo di retribuzione pagata ai lavoratori in corso di malattia dopo il quarto giorno.
del 23/09/09 -

I primi tre giorni non sono pagati e spetta per periodi fino ai 180 giorni di calendario. Spetta a quasi tutti gli operai del settore privato, agli impiegati del Terziario e Servizi definiti ex commercio.

Tocca inoltre, ai disoccupati e sospesi dal lavoro di queste categorie (operai e impiegati) il cui impiego sia cessato da non più di sessanta giorni, mentre per chi ha un contratto a tempo determinato questo tipo di indennità non viene corrisposta nel momento in cui il lavoro finisce.

La tutela previdenziale per malattia è stata estesa anche agli apprendisti con la finanziaria del 2007 e si ottiene previo certificato medico redatto in due copie ed entro due giorni deve essere inviato all’apposita sede INPS ( Istituto Nazionale Previdenza Sociale ), mentre la seconda copia va consegnata al datore di lavoro. Una grande novità: l’INPS sta avviando l’informatizzazione della pratica, per cui sarà molto più snella la procedura e il medico curante potrà inviare all’Istituto il certificato dal proprio pc. E’ chiaro che il lavoratore malato deve restare a casa per eventuali controlli dei medici dell’INPS che si svolgono dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, anche le domeniche e i festivi.

Ci sono tuttavia alcune giustificazioni che possono essere considerate valide qualora il lavoratore sfugga ad un controllo medico e le più frequenti e attendibili sono le seguenti: in caso che il dipendente malato sia dovuto urgentemente uscire per evitare di arrecare gravi danni a sé o a un familiare, per ricoveri ospedalieri, accertamenti, gravi infortuni o convocazioni da parte di pubbliche autorità. L’importo previsto per l’indennità di malattia è pari al 50% della retribuzione media globale giornaliera per i primi venti giorni, poi per i giorni successivi passa al 66%. Tale indennità è pagata dal datore di lavoro tramite conguaglio sui contributi INPS. I disoccupati sospesi dal lavoro. Gli operai agricoli e i lavoratori stagionali con contratto a tempo determinato ricevono un’indennità di malattia pagata direttamente dall’INPS.

Se la malattia si presenta durante le ferie ed è relativa al decorso delle ferie non ne viene sospeso il decorso. L’indennità non viene ricevuta quando il lavoratore è assente ingiustificato ai controlli dell’INPS e per i giorni di ritardo di presentazione del certificato. Si prevede una perdita totale dell’indennità per i primi 10 giorni e nel caso di una seconda assenza l’indennità è ridotta per tutto il periodo del 50%. Quando l’indennità non viene concessa si può presentare ricorso in carta libera al Comitato Provinciale dell’INPS entro 90 giorni dalla comunicazione del rifiuto.



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