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Moglie casalinga: ha diritto a parte dello stipendio del marito?

Dovere di assistenza tra coniugi: il marito può limitarsi a comprare ciò di cui la moglie ha bisogno o deve consegnarle il denaro?
del 09/06/20 -

La moglie casalinga è innanzitutto una moglie e, come tale, ha gli stessi diritti di qualsiasi altra donna sposata. Il fatto di non lavorare non ne deprime il ruolo e l’importanza.

Quanto alla collaborazione, la casalinga la presta non già con un supporto economico ma in natura, ossia tramite il lavoro domestico. Quanto all’assistenza, questa non deve essere necessariamente materiale ma anche morale. Quest’ultima consiste nell’impegno dei coniugi a sostenersi, proteggersi e aiutarsi nella vita quotidiana.

Il diritto è sospeso nei confronti del coniuge che si allontana senza giusta causa dalla residenza familiare e rifiuta di tornarvi.
Ciascun coniuge può pretendere dall’altro un sostegno economico per assolvere i compiti di cui si è fatto carico nella ripartizione degli oneri familiari e per soddisfare le esigenze di carattere primario (proprie e dei figli) come il cibo, il vestiario, i trasporti, lo studio, la cura in caso di malattie.

Per soddisfare tali esigenze, i coniugi devono mettere a disposizione il denaro occorrente o, eventualmente, ricorrere all’opera di terzi.

Seppure lo stipendio resta solo “di proprietà” di chi lo guadagna, ciò non toglie che questi abbia comunque l’obbligo di mantenere materialmente l’altro coniuge qualora questi non disponga di risorse economiche proprie. Ne deriva che la moglie casalinga ha diritto a una parte dello stipendio del marito, che la legge chiaramente non quantifica né in termini assoluti né percentuali; si deve comunque trattare di una quota pari a quanto necessario a mantenere lo stesso tenore di vita del coniuge. Questo significa che la legge non ammette che tra moglie e marito ci siano disparità. Non è possibile che l’uomo faccia uno stile di vita elevato, lasciando la moglie invece in ristrettezze.

Se il marito non presta assistenza alla moglie, è responsabile. La sua responsabilità, però, è solo di natura civilistica e si sostanzia nell’addebito in caso di separazione. La moglie non ha poteri coercitivi per imporre al marito l’assistenza materiale, salvo che questi la lasci “morire di fame”. Nel qual caso, infatti, si presenterà il reato di violazione degli obblighi familiari.

Sintesi estrapolata da un articolo pubblicato sul sito laleggepertutti.it



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