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Risarcimento del danno a seguito della pubblicazione aggiornata delle tabelle del Tribunale di Milano 2021

I risarcimenti da incidenti (stradali e non) hanno sempre trovato, nelle tabelle del tribunale meneghino, il criterio per determinare il quantum debeatur alla vittima a titolo di danno biologico.
del 27/10/21 -

Danno biologico: cos’è?
L’integrità della persona è un bene primario, che deve essere tutelato giuridicamente non solo quando la menomazione abbia compromesso le capacità del soggetto di svolgere le ordinarie occupazioni produttive, ma in tutte le ipotesi in cui la menomazione abbia determinato un depauperamento del valore biologico del soggetto leso.
Il danno biologico consiste nella lesione, temporanea o permanente, dell'integrità fisica o psichica della persona, bene costituzionalmente garantito.
In altre parole, si può definire danno biologico qualsiasi menomazione psico-fisica della persona in sé considerata.

I presupposti del danno biologico sono:

• l'esistenza di una lesione fisica o psichica,
• l'idoneità di tale lesione a compromettere in maniera più o meno evidente le attività vitali del danneggiato.
Inoltre, deve sussistere il nesso causale tra i due elementi sopra citati e l'evento dannoso cagionato da soggetti terzi.

La lesione di natura biologica è un quid che intacca l’integrità fisica o psichica dell’individuo e costituisce un danno che deve essere giuridicamente riparato.
La stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 88 del 1979 ha affermato che il bene della salute risulta direttamente tutelato dall’art. 32 della Costituzione come diritto fondamentale dell’individuo, ovvero come diritto primario ed assoluto nei rapporti tra i soggetti privati.

La sentenza n. 11039 del 12 maggio 2006 recita:
"Il danno biologico consiste nelle ripercussioni negative, di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica, della lesione psicofisica. In particolare, la liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice, con ricorso al metodo equitativo, anche attraverso l'applicazione di criteri predeterminati e standardizzati, quali le cosiddette "tabelle" (elaborate da alcuni uffici giudiziari), ancorché non rientrino nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né risultano recepite in norme di diritto, come tali appartenenti alla scienza ufficiale del giudice."
Sono esempi di danno biologico: la diminuzione delle capacità psico-fisiche, la riduzione della capacità lavorativa e la modifica dell'aspetto estetico.

Risarcimento Danno Biologico

Per anni il risarcimento del danno biologico è stato oggetto di soluzioni interpretative differenti.
Inizialmente l'entità del risarcimento era stabilita tenendo conto del reddito percepito o del reddito prodotto dal danneggiato, in relazione alla sua professione e alla retribuzione percepita.
Tale interpretazione non si trova in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione perché la retribuzione è commisurata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto.
Successivamente, è stato aggiunto il criterio della percentuale di invalidità riportata. Infatti, si ritiene che il criterio di valutazione basato sul guadagno non è sufficiente ai fini della liquidazione del danno dovendosi valutare anche la percentuale di invalidità arrecata al soggetto interessato.
Nel caso in cui il danneggiato non goda di reddito lavorativo si parla di reddito figurato.
Sotto la spinta di recenti proposte dottrinarie, diversa è l’interpretazione degli ermellini toscani, che sottolinea l’opportunità di una liquidazione equitativa.
La liquidazione del danno biologico in base all’equità ha il vantaggio del maggior adeguamento alle circostanze della fattispecie concreta.
La liquidazione può consistere in una valutazione discrezionale, che tenga conto delle particolarità esistenziali della persona e viene personalizzata in base al reddito di lavoro.

La liquidazione del danno biologico

La liquidazione del danno biologico fa riferimento a due distinte voci: l'invalidità temporanea (assoluta o parziale) e l'invalidità permanente.
L'invalidità temporanea coincide con il numero di giorni necessari perché il danneggiato possa reputarsi clinicamente guarito. Essa, di norma, è quantificata nel 100%, 75%, 50%, 25%.
L’invalidità permanente coincide con le lesioni che permarranno nella sfera psicofisica del soggetto. È questo il danno biologico "puro", quantificato in percentuale, dallo 0 al 100%.

Tabelle danno biologico

Come anticipato per il risarcimento del danno biologico sono state sviluppate, da diversi tribunali italiani, delle apposite tabelle, che orientano gli Ermellini nella definizione dell'ammontare della liquidazione del danno biologico.
Le tabelle attribuiscono un certo valore economico a ciascun punto di invalidità, da rapportare all'età del danneggiato, distinguendo tra lesioni di lieve entità e quelle di non lieve entità.
Le tabelle più utilizzate sono quelle elaborate dal tribunale di Milano, da tempo considerate il parametro di riferimento nazionale per la liquidazione del danno biologico.
Per l'infortunistica stradale, il risarcimento del danno biologico è determinato dal Codice delle Assicurazioni Private, dagli articoli 138 e 139, che si occupano, di lesioni di non lieve entità e di quelle di lieve entità.
Per il danno biologico permanente le lesioni pari o inferiori al 9% sono risarcite secondo i coefficienti stabiliti dal comma 6 dell'articolo 139 del Codice delle Assicurazioni Private, che vanno applicati considerando che l'importo si riduce in ragione dello 0,5% per ogni anno, con il crescere dell'età.
Il danno biologico temporaneo viene computato considerando l'importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilità assoluta, proporzionalmente ridotto in caso di inabilità temporanea inferiore al 100%.
I parametri previsti dagli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private sono utilizzati anche per la liquidazione del danno da responsabilità medica, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 della Legge Gelli (n. 24/2017).
Il risarcimento del danno biologico da origine lavorativa è liquidato sulla base di apposite tabelle, predisposte dall'INAIL.

Nuove Tabelle del Tribunale di Milano 2021

La Cassazione ha ritenuto che la regola equitativa applicata debba garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi.
Le nuove Tabelle del Tribunale meneghino sono redatte dall’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano e aggiornate secondo gli indici Istat e dei più recenti orientamenti espressi dalla Corte di Cassazione.
Le novità riguardano:

• Liquidazione del danno da mancato/carente consenso informato in ambito sanitario. L’obiettivo è quello di superare il criterio dell’equità pura per agevolare l’uniformità e prevedibilità delle decisioni e la soluzione conciliativa delle controversie. Il metodo proposto dall’Osservatorio si basa sull’analisi di oltre 200 sentenze in materia (110 di condanna) ed è volto a proporre agli operatori dei criteri orientativi uniformi per la liquidazione equitativa del danno al diritto di autodeterminazione (non del danno alla salute) conseguente alla violazione del diritto al consenso informato del paziente;
• Danno non patrimoniale da lesione del bene salute;
• Danno non patrimoniale derivante da perdita o grave lesione del rapporto parentale;
• Nuovo quesito medico legale da adottare sia nelle ipotesi di cogente applicazione dell’art. 139 del Codice delle Assicurazioni (sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti o a malpractice medica), sia in tutte le altre ipotesi di applicazione delle Tabelle milanesi. Il quesito (cfr. pag. 60 del documento) rappresenta l’aggiornamento del precedente testo elaborato dall’Osservatorio nel 2013.



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