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Riscossione dei crediti: come si fa

Dalle società di recupero crediti alla lettera di diffida, dall’attività stragiudiziale al decreto ingiuntivo e al pignoramento: tutte le fasi in cui si realizza la riscossione dei crediti nei confronti dei debitori.
del 04/06/20 -

La riscossione dei crediti inizia sempre con una prima lettera interlocutoria, inviata dal creditore al debitore senza particolari forme, quindi anche a mezzo di semplice email o di posta non raccomandata. Si tratta di un semplice sollecito di pagamento che contiene un invito bonario. Il più delle volte, non viene fissato un termine perentorio al debitore per adempiere.

Il debitore non ha l’obbligo di rispondere e se anche non dovesse contestare il credito in questa fase non subirebbe alcuna preclusione nel farlo in un momento successivo.
Se l’invito bonario non sortisce effetti, quasi sempre, nelle settimane successive, viene inviata una formale lettera di diffida.
La stessa viene spedita con raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata per garantire la prova del ricevimento e la data dello stesso. Nella diffida, il creditore assegna al debitore un termine per adempiere, con l’avvertimento che, una volta scaduto, verranno intraprese le azioni legali.

Quando la società creditrice è di grosse dimensioni e il credito fatto valere ha un importo modesto, vengono di solito incaricati dei call center per il recupero crediti. Sono le cosiddette società esterne di recupero crediti.
Questi soggetti giuridici, in quanto non titolari del diritto di credito, possono solo fare dei solleciti bonari ma non hanno alcuna possibilità di agire in tribunale contro il debitore, né tantomeno di inviargli l’ufficiale giudiziario a casa (nonostante le false minacce che spesso vengono intimate a voce). Anzi, uno stalking telefonico potrebbe dar luogo a conseguenze penali per l’operatore del call center.

A volte il creditore – specie quando si tratta di una società di grosse dimensioni – è solito vendere il proprio credito ad altre società che lo acquistano a un valore di gran lunga inferiore rispetto a quello nominale. Il cessionario potrà, quindi, intimare il pagamento ed agire direttamente nei confronti del debitore anche in via giudiziaria (cosa che, come abbiamo visto, non è consentita alle società di recupero crediti).
Al debitore deve essere comunicata la cessione del credito con una lettera raccomandata che deve indicare il nome del cessionario e del cedente.

Se il creditore è munito di una prova scritta del proprio credito può limitarsi a chiedere al giudice una ingiunzione di pagamento nei confronti del debitore. L’ingiunzione è un comando che viene emesso senza bisogno della partecipazione del debitore al procedimento (cosiddetto ricorso per decreto ingiuntivo). Il debitore riceve il decreto ingiuntivo con l’ordine di pagamento a mezzo dell’ufficiale giudiziario e, nei 40 giorni successivi, deve pagare o presentare opposizione. Se non fa né l’una né l’altra scelta, il decreto diventa definitivo e il creditore passa all’esecuzione forzata.

Se il creditore è in possesso di una cambiale o di un assegno scaduto, di un contratto di mutuo sottoscritto davanti a un notaio (come succede con le banche), di una sentenza definitiva o di un decreto ingiuntivo non opposto, può avviare il pignoramento dei beni del debitore.

Sintesi estrapolata da un articolo pubblicato sul sito laleggepertutti.it



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