Tutte le modalità per le esenzioni ed i rimborsi ICi per i fabbricati rurali in una sentenza della Cassazione
La Suprema Corte con una sentenza riformatrice indica le modalità per ottenere il ricnoscimento dell'esenzione ICI ed il rimborso per gli anni non prescritti in favore degli immobili rurali.
del 03/10/09 - di Isabella Cusanno
Contestare l'esigibilità dell'Ici per un fabbricato rurale?La sentenza della Cassazione n,18565/2009 del 21 agosto 2009 spiega tutti i passi da percorrere, modificando totalmente , alla luce della nuova normativa e dell'intervento della Corte Costituzionale, il suo precedente orientamento che escludeva l'applicazione al riconoscimento della ruralità ( beneficio che si riverberava nello stesso accatastamento e nella determinazione della rendita catastale) anche della esenzione Ici: la Cassazione aveva più volte ribadito la necessità di un intervento normativo specifico per poter procedere in questo senso
Innazitutto il fabbricato è iscritto al catasto e con l'attribuzione di quale categoria? Se risulta essere accatastato sotto le categoria A6 e D10 nessuno potrà pretendere l'Ici ed il rimborso non potrà essere negato dalla commissione tributaria competente per territorio perchè la ruralità è attestata dall'accatastamento stesso , non potrà essere pretesa la verifica di nessun altro requisito.La rimborsabilità delle annualità non prescritte è determinata dalla stessa legge di conversione del DL 207/2008 (L. l4/2009) che recita "ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 comma 2 della legge 27 luglio 2000 n.212, l'art.2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 dicmebre 1992 n. 504 deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cuiall'art.9 del decreto legge 30 dicembre 1993 n.557" come formulata nel testo vigente.La norma , dice la Cassazione nella sentenza. è chiaramente disposizione di interpretazione autentica ed è quindi applicabile retroattivamente. Inoltre La Corte Costituzionale con sentenza n 227 del 14 luglio 2009 ha dichiarato incostitutzionale l'art. 2 comma 4 della L. 244 del 2007 poichè l'unico fine della predetta norma era quello di impedire il rimborso di un tributo non dovuto, confermando così il valore di intrepretazione autentica della norma e, quindi, la sua validità retroattiva.
Se invece il fabbricato è iscritto al catasto ma con categoaria diversa da quella che appropriata per la sua ruralità, allora il contribuente che vuol opporsi alla pretesa coattiva del pagamento dell'Ici e/o al rimborso dell'annate precedenti, dovrà prima di tutto ottenere un diverso classamento catastale procedendo a quanto necessario presso l'Agenzia del Territorio, poichè il giudice tributario non ha e non può avere questa incombenza e quindi deve procedere semplicemnte alla verifica del classamento attuale.
Se invece il fabbricato non è accatastato il giudice tributario dovrà provvedere preliminarmente alla verifica delle condizioni richieste dall'art.9 del decreto legge 30 dicembre 1993 n.557, ossia la strumentalità degli immobili alla attività agricola svolta, a scapito di ogni altro fattore precedentemente ritenuto determinante.Conseguentemente ad una valutazione in favore della ruralità dell'immobile il giudice tributario dovrà procedere a dichiarare esente l'immobile dall'Ici e condananre l'ente impositore al rimborso dell'annualità non prescritte.
La Suprema Corte stabilisce il seguente principio di diritto. "In tema di imposta comunale sugli immobili, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art.9 Dl 557/1993 e successive modificazioni, non è soggetto all'imposta ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 comma 1 bis DL 207/2008 e dell'art.2 comma 1 lettera a Decreto legisltivo n.504/1992. L'attribuzione di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificatamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all'imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato restando altrimento quest'ultimo assoggettato all'Ici, allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l'attribuzione della categoria catastale al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta. Per i fabbricati non iscritti in catasto l'assoggettamento all'imposta è condizionato all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della ruralità del fabbricato previsti dall'art.9 Dl 557/1993 che può essere condotto dal giudice tributario.... Tra i predetti requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l'identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta nche agli immobili delle cooperative che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci."
Avv. Isabella Cusanno